COMUNICATO STAMPA

 

DDL Zan omotransfobia: pericoloso per l’educazione e l’insegnamento

 

Inizia oggi alla Camera l’esame e il voto del testo unificato (rel. on Zan) contro l’omo-transfobia. Il Centro Studi Livatino e l’Associazione Non Si Tocca La Famiglia hanno elaborato il documento T.u. Zan omotransfobia: pericoloso per l’educazione e l’insegnamento, con cui illustrano perché quell’articolato  mette a rischio la libertà di insegnamento, il primato educativo dei genitori e l’istruzione dei minori. Avendo l’obiettivo dichiarato di contrastare le discriminazioni “per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, in realtà il t.u. Zan mostra  lo scopo di favorire l’ideologia gender, che nega la dimensione sessuata dell’essere umano e considera la naturale differenza fra uomo e donna una mera “costruzione sociale”. Non a caso il t.u. parla di “identità di genere”, espressione che indica il senso di appartenenza di una persona a un genere col quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere).Con questo t.u. sarà ancora possibile per i genitori astenersi da percorsi educativi non condivisi, come riconosceva la nota Miur del 18 novembre 2018 sull’uso del Consenso Informato Preventivo? Gli insegnanti saranno liberi di affermare che uomini e donne sono uguali in dignità, ma  biologicamente diversi? Genitori ed insegnanti potranno ancora esprimere la propria opinione, per es., sull’opportunità che un bambino cresca con due figure genitoriali di sesso diverso? Quali conseguenze potrebbero avere queste limitazioni sul percorso di formazione dei minori?In allegato il documento, che esprime queste preoccupazioni in modo articolato.


Roma, 27 ottobre 2020

 

                                Centro Studi Livatino           L’Associazione Non Si Tocca La Famiglia

                                                  

 

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  1. Gli effetti negativi del testo unificato Zan a scuola.

Il testo unificato Zan sulla omotransfobia, dal 3 agosto 2020 all’esame dell’Aula della Camera, mira ad introdurre nel nostro ordinamento misure di prevenzione e di contrasto, anche col ricorso alla sanzione penale, delle discriminazioni “per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, rilevando da un lato l’emergenza sociale determinata dalle numerose offese ai danni delle persone omosessuali o transessuali, dall’altro l’assenza di norme a loro tutela.

 

È stata dimostrata l’infondatezza di entrambe le premesse (cfr. il volume Omofobi per legge. Colpevoli per non aver commesso il fatto, ed. Cantagalli 2020). A che cosa mira allora il t.u. Zan? Lo scopo principale, seppure non esplicitato, è con evidenza quello di favorire l’ideologia gender, ossia quella teoria che nega la dimensione sessuata dell’essere umano fin dalla sua costituzione, ritenendo che la differenza fra uomo e donna sia soltanto una “costruzione sociale”. Non è un caso, infatti, che accanto ai termini “sesso” e “orientamento sessuale” sia stata altresì inserita l’espressione “identità di genere”, che indica il senso di appartenenza di una persona a un genere col quale essa si identifica a seconda di come si percepisce in un dato momento (fluidità del genere).

 

Il t.u. Zan inoltre prevede l’applicazione della sanzione penale per chiunque manifesti un pensiero ritenuto in contrasto con la teoria del gender: qualora la proposta Zan diventasse legge potrebbe essere considerato discriminatorio affermare il principio antropologico della differenza fra maschile e femminile e si potrebbe essere visti con sospetto o indicati come “omofobi per il solo fatto di affermare la propria convinzione circa la necessità che un bambino, per una sana ed equilibrata crescita psicofisica, si relazioni con due figure genitoriali di sesso diverso. In altri termini, vi sarebbe il serio rischio di essere processati, se non addirittura sanzionati penalmente, per il solo fatto di non condividere una teoria che contrasta con i risultati delle neuroscienze, i quali confermano la caratterizzazione sessuata dell’individuo fin dalla vita intrauterina, tanto da poter distinguere anche un cervello maschile da un cervello femminile.

Se il t.u. Zan diventasse legge vi sarebbe dunque una grave compressione della libertà di manifestazione del pensiero, che riguarderebbe l’intera società, e in particolare gli ambiti nei quali vi è solitamente un confronto di idee e posizioni.

 

Quello maggiormente coinvolto sarebbe la scuola, che andrebbe invece preservata da contaminazioni ideologiche, in ragione del suo ruolo di agenzia educativa per la formazione integrale dei giovani, e che verrebbe colpita, non soltanto per i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero ‒ a cui va ricondotta la libertà di insegnamento ‒, ma anche perché il t.u. Zan prevede l’istituzione della “Giornata nazionale contro lomofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” e la relativa organizzazione di “cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile” da parte delle amministrazioni pubbliche e anche nelle scuole.

 

  1. Rischi per il primato educativo dei genitori

Se il t.u. Zan diventasse legge i genitori non potrebbero più invocare la loro libertà educativa per evitare l’introduzione nelle scuole di insegnamenti fondati sulla teoria gender, in quanto questi insegnamenti sarebbero persino “legittimati” come strumenti per la diffusione della conoscenza della “legge contro l’omofobia”, e coerenti con l’istituzione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”.

 

Tutto ciò determinerebbe una grave violazione dei diritti dei genitori in merito alle scelte educative riguardanti i figli, diritti riconosciuti dall’art. 30 Cost. e sanciti anche in ambito internazionale. Ai genitori è universalmente riconosciuto il «diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli» (art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948), e lo Stato «nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche» (art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

L’Associazione Non Si Tocca La Famiglia ha sempre tutelato e sostenuto nelle scuole i principi educativi che i genitori desideravano vedere rispettati nell’educazione dei figli, senza perdere di vista che qualunque dimensione educativa attenta deve tenere conto di forme d’accoglienza creativa e positiva nei confronti di posizioni e impostazioni educative diverse, pur nel rispetto del bagaglio valoriale di ogni famiglia.

 

Proprio in base all’esperienza maturata e all’attività svolta nelle scuole riteniamo il t.u. Zan un pericolo per la libertà educativa dei genitori: la visione antropologica su cui esso si basa, pur se non condivisa dalle famiglie, sarà comunque ritenuta obbligatoria nei percorsi educativi proposti nelle scuole, veicolata dalla presunta esigenza di combattere le discriminazioni di genere.

 

Con la Nota Miur 0019534 del 20 novembre 2018 abbiamo ottenuto come genitori il Consenso Informato Preventivo: in virtù di esso, a differenza di quanto accade invece in altre nazioni europee con minore sensibilità sul punto, i genitori hanno facoltà di esprimere il libero consenso o dissenso a scuola, di fronte a percorsi educativi non condivisi, soprattutto su temi eticamente sensibili. Ebbene, tutto ciò potrebbe essere vanificato dal t.u. Zan.

 

  1. Rischi per la libertà di insegnamento

Se il t.u. Zan diventasse legge la libertà di insegnamento verrebbe svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell’autonomia didattica e della libera espressione culturale del docente: gli insegnanti dovrebbero astenersi dal manifestare opinioni contrarie alla teoria della fluidità del genere, a cui rimanda il termine “identità di genere”, e sarebbero costretti a partecipare all’organizzazione di “cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile” in occasione della “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull’argomento.

 

Si pensi, inoltre, alla situazione difficile in cui potrebbe trovarsi un insegnante di filosofia, o di religione o di scienze nel trattare tematiche legate alla sessualità, laddove trattasse della differenza biologica tra uomo e donna: potrebbe essere denunciato e sottoposto a un procedimento penale per aver manifestato pensieri omofobi secondo il disegno tracciato dal testo unificato Zan, soprattutto in considerazione dell’indeterminatezza delle fattispecie di reato ivi previste.

 

Ciò in violazione della libertà riconosciuta agli insegnanti dall’art. 33 Cost. ‒ larte e la scienza sono libere e libero ne è linsegnamento ‒, che trova la ratio nell’esigenza di garantire i docenti da costrizioni o condizionamenti da parte dello Stato (cfr. Corte cost. n. 77/1964), per salvaguardare il pluralismo e garantire agli studenti un ambiente scolastico aperto al confronto delle idee e rispettoso dei diritti fondamentali.

 

La libertà di insegnamento, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è funzionale al godimento pieno ed effettivo del diritto all’istruzione e di conseguenza allo sviluppo democratico della società: l’insegnamento deve essere libero, perché solo in questo modo ha spazio nella scuola il senso critico necessario per gli obiettivi di formazione integrale dei minori.

Il compito affidato agli insegnanti che operano nella scuola non è meramente quello di trasmettere agli studenti delle “informazioni” nei vari campi del sapere: l’insegnamento ha una portata più ampia, ed è finalizzato alla piena formazione della personalità dei discenti, alla loro valorizzazione e all’acquisizione della capacità di critica indispensabile per partecipare attivamente alla vita sociale[1].

 

  1. Rischio di impoverimento dell’istruzione, di affievolimento dell’alleanza scuola/famiglia e di alterazione dei rapporti all’interno delle scuole

Le limitazioni subite da genitori e insegnanti alle loro rispettive libertà e il timore da ambo le parti di esprimere liberamente il proprio pensiero per le ragioni sopra rappresentate potrebbero condizionare negativamente il rapporto di collaborazione scuola/famiglia, rendendolo più formale e distaccato. Tutto ciò avrebbe delle ricadute anche sulla formazione dei minori in termini di impoverimento sotto il profilo culturale, relazionale e valoriale. Tenendo conto del grande lavoro svolto dalle Associazioni dei genitori negli ultimi cinque anni per sostenere l’alleanza educativa tra scuola e famiglia, vi è il serio rischio che il t.u. Zan non consenta di mantenere nel tempo quelle conquiste.

 

Non poter manifestare liberamente le proprie idee, sia per gli insegnanti che per i genitori, determinerebbe frustrazione e insoddisfazione, insieme col timore di denunce per “omofobia”.

Sarebbe a rischio il fondamentale diritto all’istruzione, riconosciuto come indispensabile per l’integrale sviluppo della personalità del minore (cfr. art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; art. 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; art. 28-29 della Convenzione internazionale ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989).

 

Il pieno rispetto del diritto all’istruzione esige da parte dello Stato non solo la sua attivazione per assicurare l’accessibilità al sistema scolastico, bensì anche il suo impegno affinché sia garantita la qualità dell’istruzione, che si misura in termini di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti, a cominciare dal pieno sviluppo della personalità del minore, del senso della sua dignità e della sua capacità di critica.

 

Come affermato nella Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012: «per garantire il diritto fondamentale all’educazione, l’intero sistema educativo deve assicurare leguaglianza delle opportunità ed offrire uneducazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all’inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale». L’Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che «è a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa» e pertanto gli Stati hanno l’obbligo di rispettare «il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

Oltre a effetti negativi sull’istruzione e sui rapporti fra docenti e famiglie, qualora il t.u. Zan diventasse legge, potrebbero altresì determinarsi situazioni di disparità di trattamento[2] fra gli insegnati, dal momento che alcuni – quelli favorevoli all’ideologia gender ‒ sarebbero liberi di manifestare il proprio pensiero in materia, mentre ad altri ‒ quelli in disaccordo con l’ideologia gender ‒ ciò sarebbe di fatto precluso per non incorrere in una sanzione penale.

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L’approvazione dell’emendamento Petri e altri nella legge di conversione del c.d. decreto agosto, di impegno di spesa di quattro milioni di euro contro le “discriminazioni di genere” permette da subito di realizzare nelle scuole iniziative volte al contrasto alla discriminazione per “orientamento sessuale”.

 

Siamo stati sempre dalla parte degli ultimi e di coloro che non avevano voce, abbiamo condannato senza esitazioni qualunque forma di discriminazione, promosso con progetti nelle scuole itinerari educativi per prevenire bullismo e ogni forma di violenza in presenza o in rete, che nei modi e nei tempi opportuni è stata smascherata, isolata e non di rado corretta. Proprio per questo siamo consapevoli che educare all’inclusione è qualcosa che deve svolgersi in un clima di dialogo e confronto tra la componente genitori e quella del corpo docente.

 

La trattazione di tematiche delicate come l’educazione di genere e quella sessuale non può diventare obbligatoria: la scuola può favorire la formazione alla parità tra i sessi, ma non può agire sull’identità delle persone, contraddicendo l’intervento educativo familiare ed esperienziale.

È fondamentale il ruolo dell’Istituzione scolastica nell’educare alla parità di dignità, diritti e opportunità di ogni persona, ma non può essere strumentale all’introduzione dell’indifferentismo sessuale, né fare da apripista all’indebita decostruzione degli archetipi fondanti la vita e le tradizioni familiari.

 

Sarà ancora possibile per i genitori astenersi da percorsi educativi non condivisi? È questo l’interrogativo che siamo tutti chiamati a porci riflettendo sulle ricadute che il t.u. Zan, laddove approvato, avrebbe sulla scuola, sulle famiglie e sull’intera società.

Roma, 27 ottobre 2020

 

[1] Cfr. art. 4 del D.P.R. n. 275 del 1999: «Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo».

[2] Cfr. art. 2 del D. Lgs n. 216 del 2003 di Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: «per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».

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